Quali sono le differenze tra calunnia e diffamazione e le possibili conseguenze per un libero professionista?

Sovente nel nostro linguaggio comune, i termini come ingiuria, diffamazione, calunnia sono utilizzati pensando che abbiano il medesimo significato, mentre in realtà per il Diritto si i significati sono diversi tra loro trattandosi di tre illeciti differenti e ognuno con significato proprio.

  • L’ingiuria è un’offesa che si reca all’onore e al decoro di una determinata persona che è presente fisicamente quando viene pronunciata la frase. Se invece la frase è pronunciata in assenza del destinatario non si può parlare di ingiuria.
  • La diffamazione è l’offesa che si reca nei confronti della reputazione di altra persona ed è commessa comunicando con altre persone, che devono essere in numero di almeno due o più. In questo caso solitamente la persona diffamata è assente. Non si ha però diffamazione quando si parla male di un’altra persona esclusivamente con un’altra. Il reato è commesso se l’episodio trova ripetizione sistematica con altre persone, così da configurare la comunicazione diffamatoria, anche se in tempi diversi, avvenuta con più soggetti.
  • La calunnia avviene quando una persona è ingiustamente accusata in presenza e davanti a una autorità pubblica, di un fatto che non risulta essere vero. L’autore del reato agisce in malafede, in quanto agisce con la consapevolezza di conoscere esattamente l’altrui innocenza. Non si alcuna calunnia nei casi in cui una persona denuncia o querela un’altra persona senza alcuna prova o se ignora la corretta interpretazione della legge.

Punire i reati di ingiuria e di diffamazione

I reati di ingiuria e di diffamazione non si possono punire se si dimostra che sono stati commessi in uno di alterazione dovuto alla rabbia conseguenza dall’aver subito, da parte della stessa vittima, di una ingiuria o diffamazione antecedente. Si può sempre agire e reagire con le parole, vietate invece le intimidazioni o le violenze. È basilare che la reazione avvenga nell’immediatezza ed essere frutto dello stato d’ira del momento. Se passa molto tempo può configurarsi come una vendetta, e allora per queste fattispecie si compie il reato.

La punibilità per un colpevole di diffamazione è subordinata alla presentazione di una querela all’autorità giudiziaria. La querela può essere presentata dai Carabinieri o dalla Polizia o depositare direttamente l’atto negli uffici della Procura della Repubblica. Può capitare che la diffamazione avvenga tramite Internet, ad esempio per mezzo di un post offensivo su Facebook o con notizia veicolata su un sito, è un caso ove è prevista un’aggravante e la querela può presentarsi alla Polizia Postale. La querela può essere presentata direttamente dal soggetto che si ritiene diffamato senza che vi sia la necessità della presenza di un legale. Le dichiarazioni della persona che si dichiara offesa sono verbalizzate dalle autorità che le raccoglie e le trasmette alla Procura della Repubblica.

Per quanto riguarda l’ingiuria, oggi è considerato illecito civile e non più reato e si deve procedere per mezzo di una causa civile rivolgendosi al proprio avvocato. Per ottenere il risarcimento occorre dimostrare l’evento e il danno subito che in base all’entità sarà commisurato con il risarcimento.

La giurisprudenza corrente ha ritenuto che una persona offesa possa richiedere un risarcimento economico anche per danno morale consistente in una sofferenza fisica o psichica subita in relazione a un fatto illecito che altri hanno causato e la liquidazione è stabilita dal giudice per ogni singolo caso.